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Informativa sulla gestione degli insoluti
Tempi e modalità di costituzione in mora e indennizzi automatici.
Per ogni richiesta di assistenza provvederemo a ricontattarla entro 5 giorni lavorativi.
Trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura, Metamer si riserva la facoltà di affidare le attività di collection del credito ad una società terza.
A fronte delle attività di recupero poste in essere (contatto telefonico e/o sollecito scritto), per ogni fattura insoluta saranno applicati oneri amministrativi per un importo massimo di 38,00 euro.
Metamer S.r.l., in caso di mancato pagamento della bolletta, darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità, ai sensi di quanto disposto dal Testo Integrato Morosità Elettrica – TIMOE (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) e del testo Integrato Morosità Gas – TIMG (Allegato A alla Delibera ARG/gas99.11 e s.m.i.).
In particolare, prima di effettuare la richiesta di sospensione della fornitura, Metamer S.r.l. è tenuta, con riferimento a tutte le fatture non pagate, a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in cui devono essere almeno indicati:
- il termine ultimo – pari a giorni 20 dal ricevimento della costituzione in mora – entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura. In particolare, il termine minimo decorso il quale Metamer S.r.l. può inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 40 giorni solari decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora (in riferimento alla sola fornitura di energia elettrica e nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione tale termine minimo non può essere inferiore a 25 giorni solari);
- le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- il diritto del cliente finale all’indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o, in riferimento all’energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza) nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
- termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- termine minimo per la richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura.
- qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente non ha eccepito la prescrizione, l’ammontare di tali importi e l’invito a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi;
- le previsioni regolatorie relative ai termini che la società di vendita deve rispettare.
Si specifica che l’intervallo di tempo tra il termine di pagamento entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento di cui alla precedente lett. a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.
Relativamente alla fornitura di energia elettrica, laddove questa sia connessa in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente, decorsi almeno 15 giorni e perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.
La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.