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Bonus Gas e Luce

Bonus sociale elettrico e gas

Dal  1° gennaio 2021 è scattato il meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di  luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico.

Da quest’anno infatti basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ attestazione ISEE, per ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua.

Nello specifico, se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus,  l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni dell’Autorità) al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità e gas, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione.  Nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni (bonus 2021) saranno avviate a luglio, per permettere la piena funzionalità delle procedure. L’Autorità – la cui deliberazione tiene conto delle pertinenti osservazioni contenute nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali – ha definito le modalità di erogazione che dovranno essere applicate dagli operatori per garantire il riconoscimento agli aventi diritto, anche di eventuali quote di bonus 2021 maturate nei mesi precedenti.

In particolare, le società di vendita saranno tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; qualora la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell’individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, dovrà liquidare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale.

Per il bonus elettrico legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

COME SI CHIEDONO I BONUS E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Fino al 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta. Da oggi basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche e gas.

Attraverso l’incrocio dei dati trasmessi dall’INPS al SII saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto.

Nel caso di nuclei familiari serviti da forniture centralizzate è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico ad hoc. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico e gas – per anno di competenza.

Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioè appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:

a) con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

b) con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

c) titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In aggiunta, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas attiva e per usi domestici.

Per chiarezza e trasparenza, il cliente avrà modo di verificare in bolletta l’applicazione del bonus, perché il venditore dovrà mettere in evidenza tale voce.

Infine, se il cliente chiude l’utenza o viene effettuata la voltura ad altro utente – perché, per esempio, cambia residenza e si trasferisce in altra abitazione – l’ammontare di bonus restante verrà erogato in un’unica soluzione e non potrà essere richiesto un nuovo bonus per l’anno di competenza da nessuno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza. Il bonus viene erogato in continuità anche quando il cliente decida di cambiare contratto o fornitore.

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